Nuovo accordo sul trasporto di container. Lo hanno siglato le associazioni di categoria dell’autotrasporto e quelle della committenza, andando così a colmare un vuoto di oltre 16 anni poiché l’ultimo accordo di settore risale al 20 dicembre 2004.

Il documento prevede, tra l’altro, che le indennità relative alle prestazioni accessorie vadano riequilibrate sulla base degli effettivi costi sostenuti dall’autotrasporto.

“L’accordo, che decorrerà dal 1° luglio 2021 – spiega Fai-Conftrasporto, tra i firmatari – è il primo passo di una nuova fase di relazioni industriali per superare con successo le contrapposizioni tra vettori e committenti e per promuovere una maggiore efficienza dell’intera filiera logistica”.

Tra gli obiettivi, spiega l’associazione, c’è quello di garantire linee comuni di condotta che riducano la variabilità dei comportamenti ritenuti dannosi per l’organizzazione del servizio stesso e della sicurezza stradale attraverso l’adozione di principi e raccomandazioni che consentano anche di contrastare il fenomeno dell’abusivismo.

Le attese dei camion nei bacini portuali e le criticità sul ritiro dei contenitori

Il segretario di Fai-Conftrasporto Andrea Manfron, ribadisce, citando i punti centrali dell’intesa, la necessità di chiedere al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di intervenire sulle Autorità di Sistema Portuale (ADSP) e sugli operatori interessati (terminal container) per disciplinare la tracciabilità e la registrazione dei cicli operativi in modo da superare le difficoltà organizzative che si ripercuotono in termini di tempo e denaro sull’autotrasporto durante le attese dei camion nei bacini portuali. A questo proposito, le associazioni firmatarie prevedono la necessità di definire accordi di programma per stabilire un regime di indennizzi.

L’intesa tenta di risolvere anche le criticità sul ritiro dei contenitori vuoti precisando che la responsabilità sullo stato dei contenitori è del terminal/deposito che li consegna. L’intesa riguarda anche la variazione della tariffa di trasporto, che sarà applicata quando il costo del gasolio subirà una variazione in aumento o in riduzione superiore al 2%, sulla base di una percentuale indicativa puramente di riferimento quale la quota di incidenza pari al 30%.

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